Art. 5

In vigore dal 15 lug 1953
In aggiunta alle lingue francese e inglese, il concorrente può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale, o soltanto orale, nelle seguenti lingue: tedesco, russo, spagnolo e arabo, nonché alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua. Il candidato che raggiunga la sufficienza nelle prove scritte sostenute in una o più delle quattro lingue facoltative predette, può beneficiare, per ciascuna prova, di un massimo di 8 punti, che si aggiungono al complesso dei voti, espresso in quattrocentesimi, riportato nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia raggiunto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il candidato che abbia raggiunto la sufficienza nella prova orale obbligatoria può beneficiare, in aggiunta al voto complessivo espresso in ottantesimi, di un massimo di 8 punti per le prove orali facoltative sostenute nella medesima lingua facoltativa già presentata allo scritto, od in qualsiasi altra lingua per cui abbia chiesto di essere sottoposto alla sola prova orale. Per ogni lingua possono essere assegnati non più di 2 punti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;464#art-5

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