Art. 2
In vigore dal 15 lug 1953
Oltre la notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del nome e del cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonché del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;464#art-2