Art. 1

In vigore dal 15 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro, per gli affari esteri; Decreta: . Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica sono banditi con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno tre mesi prima dell'inizio delle prove. Non sono accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine fissato dallo stesso decreto.
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