Art. 6

In vigore dal 15 lug 1953
Lo svolgimento degli esami e la formazione della graduatoria avviene secondo le disposizioni generali stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. Le determinazioni della Commissione che non concernono la valutazione dei candidati sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 76, - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;464#art-6

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