Art. 3

In vigore dal 15 lug 1953
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un presidente e di sette membri. Di essa fanno parte due magistrati scelti fra i consiglieri e presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, tre professori titolari di Università, due funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri, appartenenti alla carriera diplomatica in attività di servizio od a riposo, ed un membro scelto dal Ministro: il Ministro designa tra i componenti predetti il presidente. Alla Commissione possono essere aggregati esaminatori speciali per le lingue estere facoltative di cui all'. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore al 7°, al quale può essere aggiunto un vice segretario di grado non inferiore al 9°, appartenente alla stessa carriera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;464#art-3

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