Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 lug 1953
Gli esami consistono in prove scritte e orali. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) storia moderna e contemporanea; b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica; c) diritto internazionale, pubblico e privato; d) lingua francese; e) lingua inglese. L'esame delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative di cui al successivo , consiste in una composizione con l'uso del vocabolario. I candidati hanno 8 ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c); 4 ore per svolgere quelli di lingua estera. L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: a) diritto costituzionale e amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati; b) diritto civile e commerciale; elementi di diritto penale, di procedura penale, di procedura civile e di diritto del lavoro; c) elementi di scienza delle finanze e di statistica; d) geografia fisica e politica. Il programma particolareggiato per ogni singola materia di esame è fissato con decreto del Ministro per gli affari esteri e pubblicato in allegato al bando di concorso.
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