Art. 6
In vigore dal 10 feb 1953
Con l'entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogati:
a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, che, nelle aliquote non ridotte ai sensi del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, risultino uguali a quelli convenzionati con il Protocollo di Torquay, con gli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950 e con l'Accordo tariffario italo-francese concluso a Roma il 7 marzo 1950.
La riduzione del dieci per cento che, per effetto del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, fosse operante per tali dazi temporanei ora abrogati, continuerà ad applicarsi, per quanto non risulti in contrasto col presente decreto, ai corrispondenti dazi convenzionati che entrano in applicazione;
b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per le voci di tariffa 68-c-1, 538, 598-c, 852-d, 957-c, 1020-b-1, 1057-b, 1098-b, 1186-b-2, 1229-a-2, rimanendo o rendendosi applicabili per le stesse voci i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay; nonché i dazi come sopra stabiliti per le voci 200-ex b (rum in bottiglie, di mezzo litro o meno, e tafias), 200-ex-c (whisky in bottiglie di mezzo litro o meno), 200-ex d (acquaviti altre non convenzionate), rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi della tariffa generale;
c) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e mantenuti in vigore per effetto degli del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, per le voci 851-a-2, 1048-c-2-beta, 1132-b-1, 1347-a, rendendosi per le stesse voci applicabili i corrispondenti dazi convenzionati col Protocollo di Torquay.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-09;38#art-6