Art. 1

In vigore dal 10 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578: 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771 e 24 dicembre 1952, n. 2387, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 19 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951 n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere alcune nuove riduzioni ed esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per affari esteri, per il tesoro e interim per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . Alla tabella di cui all', lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
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