Art. 2
In vigore dal 10 feb 1953
Ai dazi previsti nella tabella allegata al presente decreto per le voci n. 973-a-1, 2, 981-a-1, 2, 983-a-1, 2, 983-b-1, 2, 1006-a è applicabile, limitatamente alle aliquote sul valore, la riduzione stabilita con l' del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.
La riduzione stessa non è invece più da applicare ai dazi delle voci della tariffa doganale n. 973-b, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981-b, 981-c, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 1006-b, nonché al dazio per le bacchette e i fili di leghe di zinco, nudi, per saldature alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, previsti negli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-09;38#art-2