Art. 4
In vigore dal 10 feb 1953
È sospesa l'applicazione del dazio sui linters greggi previsti dalla voce 663-a della tariffa dei dazi doganali d'importazione.
Il dazio per i linters idrofilizzati, destinati agli impieghi previsti dai paragrafi secondo e terzo della nota alla suindicata voce 663 della tariffa doganale, è ulteriormente ridotto al 2%.
Il dazio per l'orzo destinato alla produzione di malto, nei limiti del contingente previsto dalla nota alla voce 95 della tariffa doganale, è ulteriormente ridotto al 7%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-09;38#art-4