Art. 7
In vigore dal 10 feb 1953
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 20. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-09;38#art-7