Art. 3

In vigore dal 10 feb 1953
Dalla data della entrata in vigore del presente decreto cessano dall'aver effetto i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i seguenti prodotti: a) esametilentetramina, altra (voce 371-b-3-beta), terre decoloranti attivate (voce ex 386-b), rendendosi ad essi applicabili i dazi convenzionati per le stesse voci con il Protocollo di Torquay; b) coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e simili, altro (voce 266-b), ossidi di antimonio (voce 309), rendendosi ad essi applicabili i dazi previsti per le stesse voci dalla tariffa generale dei dazi doganali di importazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-09;38#art-3

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