Art. 5

In vigore dal 10 feb 1953
Agli effetti della esenzione da dazio prevista dal decreto Presidenziale 30 giugno 1951, n. 516, sono da considerarsi come puntelli per miniera anche quelli di lunghezza non superiore a metri sei e di circonferenza, alla minore estremità, non inferiore a centimetri trenta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-09;38#art-5

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