Capo X

Art. 41

In vigore dal 6 gen 1953
I conti giudiziali riveduti dalla Ragioneria e muniti del visto di regolarità, vengono trasmessi al Magistrato ai conti di cui all' per il discarico, o, in mancanza, per il giudizio davanti alla Sezione speciale della Corte di giustizia. Con la stessa procedura si provvede per i conti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-41

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