Capo VIII

Art. 37

In vigore dal 6 gen 1953
Può essere autorizzata la costituzione di un fondo scorta presso reparti e servizi militari, per provvedere sia alle momentanee deficienze del servizio di cassa, sia a speciali esigenze previste da apposita ordinanza. La misura del fondo scorta è stabilita annualmente in sede di bilancio. La sua gestione deve essere chiusa ad ogni esercizio finanziario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-37

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