Capo X
Art. 39
In vigore dal 6 gen 1953
Gli agenti, che hanno gestione di denaro e di materia, rendono per ciascun anno i propri conti giudiziali nei quali riassumono anche quelli degli agenti secondari, ove siano previsti dai relativi ordinamenti.
Sono esclusi dalla resa del conto giudiziale i funzionari civili e militari per le spese erogate sui fondi ricevuti in anticipazione e coloro che hanno in consegna materiale mobile, comprese le raccolte scientifiche ed artistiche, per solo debito di uso o di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-39