Capo X

Art. 42

In vigore dal 6 gen 1953
L'obbligo della resa del conto giudiziale spetta anche all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-42

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