Capo IX
Art. 38
In vigore dal 6 gen 1953
Le operazioni di tesoreria rese necessarie da bisogni temporanei della cassa sono autorizzate con provvedimento dell'Amministratore, sentito il Comitato amministrativo, ove non siano già previste da disposizioni e regolamenti speciali ovvero da convenzioni stipulate con istituti o con enti pubblici o privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-38