Capo XI
Art. 43
In vigore dal 6 gen 1953
L'Amministratore dispone la formazione e l'aggiornamento degli inventari dei beni tanto pubblici che patrimoniali di pertinenza della Somalia, e provvede alla loro amministrazione. L'alienazione dei beni patrimoniali, quando non sia regolata da ordinamenti speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con decreto dell'Amministratore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 35. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-43