Capo VII

Art. 32

In vigore dal 6 gen 1953
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia e modificazioni di vincoli, relativi a somme dovute dalla Amministrazione debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, e debbono essere notificati nelle forme legali all'Amministratore. I pignoramenti, i sequestri, le opposizioni ed ogni altro atto in genere avente efficacia impeditiva debbono essere notificati nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Gli atti considerati nei comma precedenti debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende colpire, cedere o delegare. Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-32

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