Capo VII

Art. 29

In vigore dal 6 gen 1953
I titoli di pagamento delle spese debitamente liquidate sono emessi dalla Ragioneria, firmati dall'Amministratore o da funzionari da lui delegati, riscontrati dal capo della Ragioneria o da chi ne fa le veci e vistati dal Magistrato ai conti. La firma per quietanza, o altre forme di dichiarazione di ricevuta disciplinate da disposizioni speciali, estinguono il debito dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-29

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