Capo VII
Art. 27
In vigore dal 6 gen 1953
Alla chiusura dell'esercizio sono determinate con decreto, che viene trasmesso al Magistrato ai conti per la registrazione, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto ed a quelli precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-27