Capo VII

Art. 23

In vigore dal 6 gen 1953
La gestione delle spese inscritte in bilancio è affidata all'Amministratore, che la svolge entro i limiti degli stanziamenti previsti per ogni esercizio secondo le norme di cui al presente ordinamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo