Capo VII
Art. 26
In vigore dal 6 gen 1953
L'Amministratore può delegare le facoltà di assumere impegni a funzionari dipendenti nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-26