Capo VI

Art. 21

In vigore dal 6 gen 1953
Le entrate non riscosse, costituenti crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, sono annullate con provvedimenti dell'Amministratore, e, per quelle il cui importo superi i 3000 somali, previo parere del Comitato amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-21

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