Capo V

Art. 17

In vigore dal 6 gen 1953
I contratti devono avere termini e durata certa. Non si possono stipulare interessi, ad eccezione di quelli di mora previsti da capitolati generali o speciali, nè provvigioni a favore di fornitori, nè prevedere acconti su contratti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita. Si può, per altro, prevedere l'anticipazione di parte del prezzo, quando tale modalità rientri nelle condizioni di fornitura da parte di stabilimenti commerciali ed industriali, che, però, devono in tal caso fornire adeguate garanzie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo