Capo VI

Art. 20

In vigore dal 6 gen 1953
Gli organi incaricati del servizio di tesoreria debbono trasmettere mensilmente all'Amministrazione il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti della riscossione, nei periodi stabiliti dai regolamenti, devono comunicare ai servizi da cui dipendono i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-20

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