Capo IV
Art. 13
In vigore dal 6 gen 1953
I funzionari di qualunque ordine e grado debbono rispondere dei danni che derivino all'Amministrazione per loro colpa o negligenza e per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
I provvedimenti, con i quali viene dichiarata la responsabilità di funzionari, sono adottati dall'Amministratore, sentito il parere del Comitato amministrativo. A carico dei responsabili può essere posto tutto o parte del danno accertato e del valore perduto.
Tali provvedimenti sono impugnabili presso la Corte di giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-13