Capo III
Art. 8
In vigore dal 6 gen 1953
Il controllo di legittimità preventivo e successivo e quello, sugli atti in genere dell'Amministrazione sono esercitati da un magistrato, che assume la qualifica di Magistrato ai conti, e fa parte del Comitato amministrativo previsto dall' del decreto Presidenziale 9 dicembre 1952, n. 2357. Oltre le attribuzioni sopradette, il Magistrato ai conti presiede la Sezione speciale della Corte di giustizia della Somalia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-8