Capo III

Art. 6

In vigore dal 6 gen 1953
La verifica della legalità ed il controllo di merito sulla gestione patrimoniale e su quella di bilancio è esercitata da una Ragioneria costituita presso la Amministrazione. La Ragioneria provvede, in particolare, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate, al controllo delle spese, alla verifica delle contabilità e della gestione delle casse e dei magazzini, ed esercita ogni altra funzione ispettiva e di riscontro che possa esserle conferita dall'Amministratore. Provvede, altresì, alla tenuta delle scritture patrimoniali ed a quelle finanziarie delle entrate e delle spese. La Ragioneria è retta da un funzionario nominato dall'Amministratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-6

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