Capo II

Art. 2

In vigore dal 6 gen 1953
L'Amministratore entro il 31 maggio di ogni anno prepara il bilancio di previsione, lo sottopone all'esame del Consiglio territoriale, che deve esprimere il proprio parere entro il 1 luglio, e lo approva con ordinanza entro il mese di novembre successivo. Qualora per pareggiare le spese con le entrate proprie del Territorio occorra un intervento finanziario da parte dello Stato italiano, il progetto di bilancio viene trasmesso entro il 15 luglio al Ministero degli affari esteri; per l'esame e le relative proposte, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa. La natura, l'ammontare e le modalità degli interventi statali italiani sono stabiliti dalle leggi di assegnazione. Qualora tali interventi si abbiano in misura inferiore a quella richiesta, l'Amministratore dovrà apportare al progetto di bilancio le variazioni necessarie per assicurarne il pareggio. Il bilancio di previsione, come pure tutti gli altri documenti ed atti amministrativi comunque pertinenti alla sua gestione, sono compilati nella moneta legale del Territorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-2

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