Capo II

Art. 6

In vigore dal 11 nov 1952
Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello della Guardia di finanza, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, sono indetti di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze. Il Comando generale stabilisce il termine entro il quale gli ufficiali che intendono partecipare agli esami debbono farne domanda a norma dell' della legge 29 giugno 1951, n. 531. I nomi degli ufficiali che siano stati giudicati meritevoli di essere ammessi agli esami a norma della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, e dell' della legge 29 giugno 1951, n. 531, sono pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-6

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