Capo II
Art. 9
In vigore dal 11 nov 1952
Una Commissione di vigilanza nominata dal Ministro per le finanze e composta di un generale di brigata, presidente, di due ufficiali superiori, membri, dei quali il meno elevato in grado od il meno anziano funge da segretario, provvede a regolare ed a sorvegliare lo svolgimento delle prove scritte e ad adottare i provvedimenti di esclusione dalle prove di cui all'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Gli ufficiali che nel corso delle prove intendano non proseguirle debbono rilasciare dichiarazione scritta al presidente della Commissione di vigilanza di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-9