Capo I
Art. 4
In vigore dal 11 nov 1952
La Commissione esaminatrice di cui all'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:
a) del generale di divisione comandante in secondo del Corpo, presidente;
b) di due generali di brigata e di due colonnelli del Corpo, membri;
c) di un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il presidente ed i membri della Commissione seguono con assiduità lo svolgimento dei corsi valutativi per rendersi personalmente conto delle qualità culturali e delle attitudini dimostrate dai singoli candidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-4