Capo II

Art. 8

In vigore dal 11 nov 1952
Il giudizio sulle prove scritte ed orali è demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta: dal comandante generale della Guardia di finanza, presidente; dal generale di divisione comandante in secondo, da due generali di brigata del Corpo e da due colonnelli, membri; da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto. Il Ministro per le finanze ha facoltà di sostituire uno o più componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-8

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