Capo II
Art. 8
In vigore dal 11 nov 1952
Il giudizio sulle prove scritte ed orali è demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta:
dal comandante generale della Guardia di finanza, presidente;
dal generale di divisione comandante in secondo, da due generali di brigata del Corpo e da due colonnelli, membri;
da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il Ministro per le finanze ha facoltà di sostituire uno o più componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-8