Capo II
Art. 11
In vigore dal 11 nov 1952
Per le altre modalità di svolgimento delle prove scritte, non previste dai precedenti articoli, si osserveranno le norme di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-11