Art. 11
Capo II

Art. 11

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In vigore dal 11 nov 1952
Per le altre modalità di svolgimento delle prove scritte, non previste dai precedenti articoli, si osserveranno le norme di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-11