Capo II

Art. 10

In vigore dal 11 nov 1952
Per ciascuna prova scritta ed orale il presidente della Commissione esaminatrice, dopo discussione collegiale, indice la votazione. Ciascun membro assegna quindi per proprio conto su apposita scheda firmata, un punto di merito espresso in trentesimi. Si considera punto di merito assegnato dalla Commissione quello risultante dalla media aritmetica dei punti espressi dai singoli membri della Commissione. È ammesso agli orali l'ufficiale che abbia riportato, come media delle due prove scritte, un punteggio non inferiore ai ventuno trentesimi ed in ciascuna delle due prove anzidette un punto non inferiore ai diciotto trentesimi. L'ufficiale che riporti in ciascuna delle due prove orali un punto non inferiore a ventuno trentesimi è dichiarato idoneo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-10

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