Capo I
Art. 1
In vigore dal 11 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 20 gennaio 1938, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, che rende applicabili, con modifiche, alla Guardia di finanza le norme vigenti per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito anteriormente al 10 gennaio 1940;
Visto il decreto dei Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371 e la legge 29 giugno 1951, numero 531, che recano modifiche alle norme di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
Ritenuta la necessità di stabilire - per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza - le norme ed i programmi di esame per l'avanzamento a scelta ordinaria e speciale, ai sensi dell'art. 18 del citato regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;
Decreta:
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I corsi valutativi per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore, previsti dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, sono indetti di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze, si effettuano presso l'Accademia e Scuola di applicazione del Corpo ed hanno, d'ordinario, la durata di tre mesi.
Storico versioni
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