Allegato

Art. 121

In vigore dal 1 ott 1952
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi già stabiliti a favore dell'Istituto cauzioni e quiescenza dall' lettere a), b) e c) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all' della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, concernenti la corresponsione dell'indennità di licenziamento ai gerenti e supplenti postali telegrafici, sono abrogate, salvo per quanto concerne gli attuali gerenti e supplenti che non vengano assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell' e neppure in servizio temporaneo ai sensi dell'. Le disposizioni medesime rimangono in vigore altresì per i supplenti, assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell', che cessino dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità di cui all' ovvero optino, in luogo di questa, per l'indennità di licenziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-121

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo