Allegato

Art. 118

In vigore dal 29 gen 1960
È abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell' della legge 18 ottobre 1942,n. 1407. Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all' della sopracitata legge n. 1407, e successive modificazioni, è concesso un aumento del trattamento medesimo, per ogni anno di servizio prestato in detta qualità, nella misura mensile di lire 1000, lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000, lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1ª, 2ª o di 3ª classe. Il trattamento previsto dall' della citata legge n. 1407 e l'integrazione di cui al comma precedente, sono pure dovuti quando la inabilità di cui al primo comma dell' della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di età, qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1 luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilità fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualità almeno venti anni di effettivo servizio. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a domanda dell'interessato, con deduzione di quanto sia stato eventualmente liquidato dall'ex Istituto cauzione e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e dall'Istituto postelegrafonici a titolo di trattamento di quiescenza. Il trattamento previsto dal presente articolo è reversibile ai superstiti dei ricevitori applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-118

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