Allegato
Art. 120
In vigore dal 1 ott 1952
I ricevitori nominati tali dopo il 30 giugno 1936 e cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed i loro superstiti specificati nell', sono ammessi a fruire del trattamento di quiescenza previsto dalla precedente Sezione VIII, previo il riscatto di cui all', con deduzione di quanto abbiano eventualmente liquidato dall'Istituto cauzioni e quiescenza in base all' del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591. Il riscatto verrà effettuato sulla base della quota di retribuzione corrispondente all'assegno personale in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
La domanda per l'applicazione dei benefici di cui al precedente comma deve essere presentata all'Istituto postelegrafonici direttamente, o per il tramite dell'Amministrazione postale, non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-120