Allegato

Art. 125

In vigore dal 1 ott 1952
Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla stessa data rimangono abrogate le norme del libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e tutte le altre disposizioni che regolano la stessa materia. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni SPATARO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-125

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo