AllegatoSez. III

Art. 29-bis

In vigore dal 26 mar 1958
Al recapito dei telegrammi e degli espressi i direttori e i reggenti di ufficio locale, i titolari e i reggenti di agenzia provvedono con prestatori d'opera autonomi di volta in volta incaricati e pagati ad opera nella misura e con le modalità previste dal regolamento. Negli uffici locali o agenzie nei quali i telegrammi ed espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento, l'Amministrazione può provvedere al recapito a mezzo di apposito incaricato in base a contratto di diritto privato con un corrispettivo rappresentato dal prodotto del compenso di cui al precedente comma per il numero degli oggetti recapitati. Tale corrispettivo non può essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dal recapito di seicento oggetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-29-bis

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