Art. 1
In vigore dal 1 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l', primo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 maggio 1952, n. 427, concernente la delega al Governo per l'emanazione di testi unici per il coordinamento con modifiche delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Sentita la Corte dei conti, a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono approvate le unite norme di coordinamento e modifica delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, di cui al libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 83. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-rd-1