Art. 1

In vigore dal 1 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', primo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 maggio 1952, n. 427, concernente la delega al Governo per l'emanazione di testi unici per il coordinamento con modifiche delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Sentita la Corte dei conti, a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Sono approvate le unite norme di coordinamento e modifica delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, di cui al libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1952 Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 83. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo