Allegato›Sez. III
Art. 22
In vigore dal 1 ott 1952
Ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia e ai reggenti si applicano le norme circa la ritenuta cautelare contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
In ogni caso i direttori degli uffici locali, i titolari delle agenzie e i reggenti, non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta.
È sempre salva la rivalsa, inoltre, dei direttori degli uffici locali, dei titolari delle agenzie e dei reggenti verso il responsabile immediato del danno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-22