Allegato›Sez. III
Art. 19
In vigore dal 1 ott 1952
I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia prestano il giuramento stabilito per gli impiegati dello Stato, dinanzi al direttore provinciale competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-19