AllegatoSez. III

Art. 19

In vigore dal 1 ott 1952
I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia prestano il giuramento stabilito per gli impiegati dello Stato, dinanzi al direttore provinciale competente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-19

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