AllegatoSez. III

Art. 20

In vigore dal 1 ott 1952
Al direttore degli uffici locali si applicano tutte le incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esclusa la incompatibilità relativa alla appartenenza, nello stesso ufficio, di personale legato da vincoli di parentela con direttore, o coniuge del medesimo. Le funzioni di titolare di agenzia, sono incompatibili con qualunque occupazione che contrasti col decoro delle funzioni stesse o con la regolarità e sicurezza del servizio, nonché con le occupazioni specificate dal regolamento. Le incompatibilità non specificatamente determinate dalla legge sono dichiarate dal direttore provinciale sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Per le incompatibilità specificatamente determinate non è necessario il parere della Commissione provinciale. I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore provinciale sono decisi dal Ministro sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-20

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