AllegatoSez. III

Art. 21

In vigore dal 1 ott 1952
Ai direttori e ai reggenti di uffici locali si applicano tutte le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per i titolari degli uffici principali postali telegrafici. Essi sono inoltre responsabili dell'operato dei loro supplenti limitatamente alle operazioni che, ai sensi delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio presso gli uffici principali, sono soggette a controllo. I titolari e i reggenti di agenzia sono responsabili, a tutti gli effetti, dell'opera dei coadiutori e di altro personale autorizzato ad accedere alla agenzia e perciò sottoposto alla vigilanza del titolare o del reggente. Essi inoltre devono risarcire l'Amministrazione dei danni dei quali per il fatto proprio, dei loro coadiutori o di altri dipendenti, essa è chiamata a rispondere verso i terzi. Nella custodia delle cose che detengono per ragioni di servizio essi sono responsabili secondo le norme vigenti sulla contabilità ed il patrimonio dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-21

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