Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 280-bis
Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto.
In vigore dal 27 ago 1997
1. Salvo le competenze stabilite dagli , per essere iscritto nel registro di cui all' in qualità di progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto, occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) non aver riportato condanna per i reati indicati nell', numero 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
c) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;
d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1, lettera d), è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) laurea in ingegneria navale, civile, meccanica, aeronautica o in architettura;
b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione della nautica da diporto;
c) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di costruttore navale, di cui all', ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, tre anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
d) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed aver maturato cinque anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
e) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di maestro d'ascia, di cui all', ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
f) titoli riconosciuti equipollenti a quelli sopraelencati conseguiti nell'ambito dei Paesi membri della Unione europea.
3. Il periodo di tirocinio indicato al comma 2, lettere c), d) ed e) concerne qualificate esperienze professionali maturate nell'ambito della progettazione nautica, navale e della costruzione con comprovate mansioni di responsabilità.
4. La maturata esperienza di cui al comma 3 è documentata da una dichiarazione resa all'autorità marittima competente da un ingegnere navale, iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all' del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, preposto alla direzione del cantiere di costruzione, ovvero alla progettazione navale, presso il quale il candidato ha prestato la propria opera con regolare rapporto di lavoro.
5. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1998 possono essere ammessi agli esami i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore che hanno maturato otto anni di esperienza nel settore delle costruzioni navali.
6. La maturata esperienza di cui al comma 5 è documentata da una dichiarazione, resa all'autorità marittima competente, da un ingegnere navale iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all' del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, attestante che il candidato nel periodo prescritto ha fornito la propria opera professionale in forma autonoma, con posizione di responsabilità, conservando la proprietà intellettuale dei progetti e degli elaborati tecnici realizzati che vanno indicati nella dichiarazione stessa.
7. Per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto sono tenute sessioni ordinarie di esami presso le direzioni marittime di Genova nel mese di settembre, Napoli nel mese di marzo e Trieste nel mese di novembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-280-bis